DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI DEBITI (EX IMPOSTA PUBBLICITA’ – COSAP – SANZIONI CODICE DELLA STRADA).

Il Comune di Adria, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27 luglio 2023, ha approvato di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell’art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, approvando il “Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell’art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023.

L’adesione alla definizione agevolata comporta lo stralcio di sanzioni ed interessi  e/o di qualunque altra maggiorazione rispetto alla sorte capitale dovuta. Il credito, sia esso tributario che non tributario, sarà ricalcolato in ragione delle somme già riscosse a qualsiasi titolo, e l’importo così ridefinito potrà essere oggetto di rateizzazione, unitamente alle spese di notifica e di recupero già sostenute che, ai sensi di legge, restano comunque dovute.

Di seguito la modulistica per la presentazione dell’istanza per la definizione agevolata da presentare entro il 30 Novembre 2023.

MODELLO ISTANZA PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA/SANZIONI AMMINISTRATIVE

MODELLO ISTANZA PER EX IMPOSTA PUBBLICITA’/EX COSAP/CUP

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Il contribuente manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata presentando all’Ente apposita istanza entro il 30 Novembre 2023, utilizzando i modelli messi a disposizione dall’Ente (sopra riportati), con le modalità indicate nel modello stesso. E’ possibile richiedere il pagamento rateale (articolo 3, comma 2 del regolamento).

Entro il 31 Gennaio 2024, l’Ente comunale o il Concessionario competente alla riscossione sono tenuti a comunicare ai contribuenti richiedenti l’accettazione o il diniego della richiesta, laddove, in caso di esito positivo dell’istruttoria, sarà comunicato l’ammontare ricalcolato delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, unitamente agli appositi modelli di pagamento.

E’ importante sottolineare che la presentazione dell’istanza comporta altresì per il contribuente:

  • l’impegno, da parte del richiedente, a rinunciare ad eventuali giudizi in essere e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.;
  • la sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, superiore a cinque giorni, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Infine, si specifica che sono esclusi dalla definizione agevolata, a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

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