RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN SEZIONI

Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione, risultati tali dall’indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all’estero sono iscritti nella sezione della quale fa parte l’indirizzo dell’ultima abitazione in Italia. Ad esclusione dei ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso case circondariali, che sono assegnati alle sezioni ospedaliere o di detenzione, non è consentita l’istituzione di sezioni speciali o ripartire diversamente il corpo elettorale.

 

SEGGI ELETTORALI

Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L’ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori ridotti a tre per i referendum, e da un segretario, scelto dal presidente. L’ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15 maggio 1997, n. 127). La normativa sull’ubicazione dei seggi elettorali è contenuta nell’art. 38 del T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5 febbraio 1998, n. 22 [che detta disposizioni sull’uso della bandiera] in attuazione dell’art. 12 della Costituzione e dell’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, l’art. 2, comma 2, prevede che “La bandiera della Repubblica italiana e quella dell’Unione Europea vengono altresì esposte all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni…”

 

SEZIONI OSPEDALIERE

Nei luoghi di cura con più di 200 posti letto, è istituita una sezione elettorale speciale. L’ufficio elettorale di sezione è formato da un Presidente e due scrutatori che hanno l’unico compito di raccogliere il voto dei degenti. A dette sezioni può essere assegnato il personale di assistenza dell’istituto che ne faccia richiesta.

 

SEGGI SPECIALI

Se nella circoscrizione di una sezione esiste un luogo di cura che ha una dotazione di posti letto tra 100 e 199 o un luogo di detenzione, al seggio costituito presso la sezione è affiancato un seggio speciale, formato da un Presidente e due scrutatori che ha l’unico compito di raccogliere il voto di degenti e detenuti. In presenza di un luogo di cura con meno di 100 posti letto saranno il Presidente ed uno scrutatore estratto a sorte, che si recheranno a raccogliere il voto dei ricoverati presso il luogo di cura. Il Ministero dell’Interno con la citata circolare MIACSE n. 80/1993, ha chiarito che è possibile esercitare il diritto di voto anche presso case di riposo per anziani o cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata quale l’infermeria e presso le strutture di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che esercitano attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa per tossicodipendenti.