ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Equipe misure di contrasto alla povertà
L’Assegno di inclusione (ADI) è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, ai sensi del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85. L’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

La domanda di Assegno di inclusione potrà essere presentata:

  • online dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata all’ADI;
  • tramite gli Istituti di Patronato;
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale CAF (a partire dal 8 gennaio 2024).

La misura può essere richiesta dai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano al loro interno persone con disabilità, minorenni, over 60 o altri soggetti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente l’Assegno di Inclusione deve possedere anche i seguenti requisiti:

  • essere cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
  • essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza;
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta;
  • possedere l’attestazione ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013;
  • avere un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Per conoscere nel dettaglio i requisiti di accesso e tutte le informazioni relative all’Assegno di inclusione, consultare il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – sez. Assegno di inclusione oppure il sito Inps www.Inps.it

Per informazioni:
Servizi Sociali
Piazza Bocchi n. 3
Tel. 0426 941395 / 0426 941398 / 0426 941396 / 0426 941385
assistenza.sociale@comune.adria.ro.it
inclusione@comune.adria.ro.it


CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI, CONTINUATIVI E MINIMO VITALE

Che cosa sono:

Erogazioni di contributi economici per aiutare gli utenti nel pagamento di bollette molto alte.

Art. 7 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 27.11.1992 e successive modifiche ed aggiornamenti con deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2018 e n. 149 del 01/09/2021.

Finalità:

Evitare che vengano chiuse le utenze o che si accumulino troppe spese a cui poi la persona non è più in grado di far fronte.

Chi può richiederlo:

Nuclei familiari o singoli  o anziani in condizioni economiche precarie.

Come presentare domanda:

Si deve compilare l’apposita domanda con: i dati anagrafici di chi fa la domanda di contributo, l’indicazione del coniuge e dei figli.

In questa domanda va indicato l’importo dell’ISEE per la valutazione della situazione economica dell’interessato e allegate le copie delle bollette per le quali si chiede un aiuto.

Il tutto va riconsegnato all’ufficio Interventi Socio Assistenziali del Comune di Adria, sito in piazza Bocchi n. 3 per l’avvio della procedura.

Responsabile del procedimento: assistente sociale

Responsabile del provvedimento: dirigente del settore

Ufficio di riferimento:
Interventi Socio Assistenziali
Piazza Bocchi n. 3
Tel. 0426 941385
assistenza.sociale@comune.adria.ro.it

Allegato: