Per prevenire e contrastare la proliferazione della zanzara tigre (aedes albopictus) e della zanzara comune (culex pipiens) fino al 31/10/2023 è in vigore l’ordinanza n. 10 del 17/05/2023.
L’ordinanza si rivolge a tutti i cittadini, e ai soggetti pubblici e privati, proprietari, affittuari, o che comunque abbiano l’effettiva disponibilità di aree all’aperto dove esistano o si possano creare raccolte d’acqua meteorica o di altra provenienza.
I soggetti indicati devono attenersi alle misure indicate nell’ordinanza per evitare in particolar modo il ristagno di acqua e provvedere a periodiche disinfestazioni antilarvali. Riguardo ai trattamenti adulticidi, questi possono essere eseguiti negli spazi privati solo in via straordinaria nel rispetto delle misure di mitigazione del rischio riportate nel Piano Regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane e secondo le modalità descritte nell’ordinanza stessa.

 
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