L’autocertificazione è regolamentata dal D.P.R.28/12/2000 n.445.Consiste nella possibilità di dichiarare una serie di fatti o dati personali in sostituzione del certificato corrispondente. Nel caso della dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono dichiarare stati e fatti previsti in un elenco definito art.46 del predetto D.P.R.

CHI DEVE ACCETTARE L’AUTOCERTIFICAZIONE

– Tutti gli uffici pubblici

– I gestori di servizi pubblici, cioè quelle Aziende che hanno in concessione servizi come i trasporti, l’erogazione dell’energia, il servizio postale, le reti telefoniche, ad esempio ( ENEL, TELECOM, le POSTE (ad eccezione del SERVIZIO BANCOPOSTA), la RAI, le FERROVIE DELLO STATO, ecc.

ATTENZIONE: I Tribunali non sono tenuti ad accettare l’autocertificazione.

– L’AUTOCERTIFICAZIONE è possibile anche nei rapporti con i privati, ad esempio banche ed assicurazioni, che decidono di accettarla. Infatti, mentre per le Amministrazioni pubbliche accettare l’autocertificazione costituisce un obbligo, per i privati si tratta di una facoltà e quindi possono anche richiedere i certificati corrispondenti.

COSA È POSSIBILE AUTOCERTIFICARE

  • data e luogo di nascita
  • residenza
  • cittadinanza
  • godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
  • stato di famiglia
  • esistenza in vita
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
  • appartenenza a ordini professionali
  • titolo di studio, esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione
  • qualità di studente
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • nel foglio matricolare dello stato di servizio
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di convivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
  • di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8.6.2001 n.° 231.

LA RICHIESTA AI CITTADINI DI QUESTI CERTIFICATI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI SERVIZI PUBBLICI COSTITUIRÀ VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO.

CHI PUÒ AUTOCERTIFICARE

  • i cittadini italiani
  • i cittadini dell’Unione Europea
  • i cittadini extra comunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati certificabili da Uffici Pubblici italiani.

COME SI FA L’AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Per sostituire il certificato da prodursi alla pubblica amministrazione o a gestori di pubbilici servizi, non serve recarsi presso gli sportelli anagrafici, basta un semplice foglio di carta firmato dall’interessato, senza autentica di firma o bolli. Tutti gli uffici delle Amministrazioni Pubbliche devono mettere a disposizione i moduli di autocertificazione. Tutte le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di servizi pubblici possono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle o presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di indetita’ del sottoscrittore e inviate anche per fax o per via telematica.

DOCUMENTI D’IDENTITÀ AL POSTO DEI CERTIFICATI L’esibizione di un documento d’identità o di riconoscimento ( ad esempio carta d’identità, passaporto, patente di guida, libretto di pensione, ecc,) a seconda dei dati che contiene, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile.

IMPEDIMENTO PER RAGIONI DI SALUTE Nel caso di impedimento dell’interessato a rendere la dichiarazione la stessa e’raccolta dal pubblico ufficiale il quale accertata l’identita’ del dichiarante e attesta che la stessa e’ stata resa verbalmente in sua presenza sussistendo un impedimento alla sottoscrizione. Oppure, se chi deve rendere la dichiarazione è temporaneamente impedito per motivi di salute puo’ essere sostituito dal coniuge o in sua assenza dai figli, o in mancanza di questi ultimi, da un parente in lina retta (genitori/figli; nonni/nipoti; ecc.) o collaterale (fratelli/sorelle; zii/nipoti; ecc.) fino al terzo grado.

VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive dei certificati hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono. I certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazione (ad es. data e luogo di nascita) non hanno scadenza. Gli altri certificati hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio. Quelli anagrafici e di stato civile non hanno scadenza, purché l’interessato dichiari che le informazioni in esso contenute non sono cambiate.

LE RESPONSABILITÀ DI CHI AUTOCERTIFICA

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l’autocertificazione. Le amministrazioni possono effettuare controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l’autocertificazione.