In base all’art. 51 del D.P.R. 23/3/1967 n. 223, così come modificato dal comma 5 dell’art. 177, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque; inoltre le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

 

INDICE DEI CONTENUTI

  1. La fase istruttoria dell’Ufficio Elettorale
  2. Descrizione delle diverse finalità

 

a)   Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo

b)   Finalità di studio

c)   Finalità di ricerca statistica

d)   Finalità di ricerca scientifica

e)   Finalità di ricerca storica

f)    Finalità a carattere socio assistenziale

g)   Finalità per un interesse collettivo e diffuso

 

    1. 3. Il rilascio degli elenchi dell’Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio elettorale.
    1. 4. L’istanza

 

L’articolo 177 del D.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituto integralmente il quinto comma dell’art. 51 del citato d.P.R. n. 223/67, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a “chiunque”, come nella originaria formulazione, ma “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.

L’articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall’articolo 177, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell’originaria versione dell’articolo in questione.

Le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo.

Si pone, inoltre, in evidenza come l’abrogazione dell’art.177 del d.Lgs. n.196/2003 da parte dell’art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, non abbia comportato l’abrogazione dell’art.51, c.5, del d.P.R. 223/1967, in quanto, secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 in via generale la reviviscenza non è ammessa. Deve escludersi la visione dell’ordinamento come stratificato, ovvero composto da strati di norme che si sono succedute nel tempo le quali «pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti.

 

LA FASE ISTRUTTORIA DELL’UFFICIO ELETTORALE

L’amministrazione comunale è tenuta ad: “Entrare nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo dichiarata da parte del richiedente sia conforme all’attività svolta dal soggetto medesimo, nonché se rientri effettivamente tra le ipotesi di cui al citato art.177” deve effettuare un’istruttoria, per cui deve conoscere in dettaglio la finalità del trattamento allo scopo di verificarne l’ascrivibilità ad una di quelle enucleate dall’art. 51 c. 5 – Il richiedente dovrà pertanto dichiarare tale finalità in maniera esplicita e determinata (cfr. art. 11 del Codice). Per rispettare il principio di determinatezza la finalità dichiarata non potrà essere generica, vaga, elusiva, indiretta o meramente enunciativa di quelle elencate nella legge” (Nota del Garante Privacy del 28/7/2004 e circolare del Ministero dell’Interno n.162/2006).

La valutazione non potrà quindi essere effettuata in astratto, bensì in concreto, caso per caso. Ciò comporta lo svolgimento di un procedimento, volto a:

 

  1. Valutare che la finalità del trattamento per effettuare il quale si chiede il rilascio di copia delle liste elettorali rientri fra le finalità dell’art .51 c.5;
  2. Valutare se tale finalità è conforme all’attività del richiedente (cfr.Circ. Min. Interno n. 162/2006);
  3. Valutare se la finalità/attività che il richiedente intende porre in essere sia sua propria (ossia non vi sia interposizione, cfr. Circ. Min. Interno n. 162/2006 in merito al caso delle richieste avanzate da società di marketing diretto).

 

Eventuali richieste da parte di società specializzate in servizi per il marketing diretto, anche se dichiarano di utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi, non possono essere accolte, anche se i propri clienti sono soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, in quanto esse operano secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51. L’oggetto stesso dell’attività imprenditoriale esercitata non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente consentite dalla legge.

 

Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell’Interno (vedi: Ministero dell’Interno, Direzione centrale servizi elettorali, circolare 2 ottobre 2006, n. 162/06 “Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali.”), ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.

La stessa Autorità ha ritenuto che ad identiche conclusioni debba giungersi per ciò che concerne analoghe richieste, formulate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ed ha segnalato nel contempo, una propria decisione in data 4 maggio 2006, rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it, con la quale è stata constatata l’illiceità del trattamento (vietandolo) di dati personali provenienti da liste elettorali effettuato da una società che gestisce un sistema d’informazione creditizia, soggetto alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004.

 

Pertanto, in considerazione di quanto prima esposto:

 

non è possibile l’istruttoria di un’istanza meramente enunciativa delle finalità enucleate dalla legge;

il rilascio non dipende da requisiti soggettivi del richiedente;

le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali devono risultare, oltre che motivate ai sensi dell’art. 51 d.P.R. n. 223/1967– proprie del richiedente e, ” […] ove si tratti di un ente o di un’associazione, devono essere coerenti con l’oggetto dell’attività di tale organismo […] “. (Nota Garante 4/9/2006);

le finalità devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente. (Relaz. Annuale Garante 2006 e circ. Min. Interno 162/2006);

le finalità devono essere direttamente connesse con l’utilizzo delle liste elettorali;

quando si parla di liste elettorali si fa riferimento a quelle generali.

 

DESCRIZIONE DELLE DIVERSE FINALITÀ

a) Finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo art. 49 Cost. – L. 212/1956 e s.m. – Memorandum del garante per la protezione dei dati personali):

Possono essere anzitutto utilizzati, senza il preventivo consenso degli interessati, i dati contenuti nelle liste elettorali che ciascun comune tiene, aggiorna costantemente e rilascia in copia anche su supporto elettronico;

I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono chiedere le liste elettorali nel periodo di propaganda elettorale, senza peraltro essere obbligati a rilasciare l’informativa (p.to 6 memorandum);

I partiti, gli organismi politici, i comitati promotori, i singoli candidati, nonché i fiancheggiatori possono utilizzare le liste anche per la selezione dei candidati (elezioni primarie).

Pare possibile e coerente con l’art. 51 l’utilizzo da parte di partiti politici o promotori del referendum delle liste elettorali sia per la promozione delle sottoscrizioni, per consentire un’adeguata informazione ai cittadini elettori e quindi possibili firmatari di un referendum abrogativo (quale estrinsecazione dei diritti collegati all’elettorato attivo) che per la propaganda specifica del referendum stesso;

Analogamente potrebbe essere possibile l’utilizzo delle liste elettorali per promuovere la sottoscrizione delle proposte di legge.

Al riguardo si veda anche il provvedimento del Garante Privacy del 6 marzo 2014.

b) Finalità di studio

Trattasi di un concetto che si sovrappone in buona parte alle finalità di ricerca e di difficile individuazione. Sicché è difficile immaginare finalità concrete, che non siano associabili alla ricerca e che possano rientrare in tale concetto.

c) Finalità di ricerca statistica

L’indagine statistica è lo strumento statistico mediante il quale si acquisiscono informazioni su uno o più fenomeni attinenti ad una popolazione. Scopo dell’indagine è quello di produrre statistiche, ovvero descrizioni riassuntive di carattere quantitativo, riguardanti il collettivo di interesse.

Definizione del Codice Privacy: “scopi statistici, le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici”.

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici: Le disposizioni del presente codice di deontologia e di buona condotta sono volte ad assicurare l’equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla riservatezza, con le esigenze della statistica e della ricerca scientifica, quali risultano dal principio della libertà di ricerca costituzionalmente garantito, presupposto per lo sviluppo della scienza, per il miglioramento delle condizioni di vita degli individui e per la crescita di una società democratica.

d) Finalità di ricerca scientifica

Definizione del Codice Privacy: “scopi scientifici, le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore”.

Il garante, interpellato da un istituto di ricerche farmacologiche privato, nel sottolineare l’impossibilità di ricorrere agli elenchi anagrafici (art. 34 dpr 223/1989) ha suggerito la richiesta delle liste elettorali che per l’appunto possono essere rilasciate per finalità di ricerca scientifica. Il garante ha aggiunto che: “Una volta acquisiti legittimamente i dati personali, peraltro, il trattamento per scopi scientifici può essere effettuato soltanto in riferimento alle informazioni concernenti le persone di cui sia stato acquisito previamente il consenso informato, secondo le modalità individuate nel Codice per tale specifico settore (artt. 105 ss.) e dal codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” (dalla relazione annuale 2007, nota 5/2/2007).

e) Finalità di ricerca storica

Definizione del Codice Privacy: “scopi storici, le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e del passato” Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici:

 

  1. Le presenti norme sono volte a garantire che l’utilizzazione di dati di carattere personale, acquisiti nell’esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all’informazione, nonché nell’accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale.
  2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all’insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

 

Dalla Relazione Annuale del Garante Privacy 2005: Con riferimento poi alle finalità di ricerca storica, l’Autorità è stata interpellata in ordine alle modalità di raccolta di dati anagrafici e di informazioni contenute nelle liste elettorali. Ad esempio, è stato chiesto di verificare la praticabilità della creazione di una banca dati contenente informazioni, estrapolate da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e risalenti sino al 1950, concernenti cittadini deceduti, emigrati all’estero nel secolo scorso, al fine di agevolare la ricerca delle proprie origini da parte di discendenti degli interessati. In proposito, nel richiamare la specifica disciplina di settore relativa anche alla consultazione degli archivi storici di enti pubblici, è stato evidenziato il diverso regime di conoscibilità previsto per le liste elettorali che possono essere rilasciate in copia “per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per i perseguimento di un interesse collettivo o diffuso” (art. 177, comma 5, del Codice, che ha sostituito l’art. 51 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) – da quello relativo ai dati anagrafici, previsto dal citato art. 33 d.P.R. n. 223/1989 (Nota 28 gennaio 2005).

f) Finalità a carattere socio assistenziale

L’ambito socio – assistenziale è definito dall’art. 1 c. 1 L. n. 328/2000: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”; ” …si fa riferimento a tutte le attività relative alla predisposizione e all’erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona può incontrare nella sua vita, escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”.

g) Finalità per un interesse collettivo e diffuso

Interessi diffusi: dal punto di vista soggettivo appartengono ad una pluralità di soggetti; dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata, ossia la non frazionabilità del loro oggetto.

Interessi collettivi: sono gli interessi che fanno capo ad un gruppo organizzato, onde il carattere della personalità e della differenziazione, necessario per qualificarli come legittimi e per aprire una via di tutela davanti al G.A., potrebbe più facilmente essere rinvenuto sostituendo al tradizionale soggetto atomisticamente inteso, il gruppo, soggetto al quale gli interessi sono comunque riferibili (ass.ni tutela consumatore e utente d-lgs n. 206/2005) (tratto da Manuale di diritto amministrativo – E. Casetta).

Il rilascio degli elenchi dell’Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio elettorale.

In merito al possibile rilascio di copia degli iscritti nell’Albo degli scrutatori di seggio elettorale, si riporta il parere della Prefettura di Modena del 3/03/2006, prot. 1/06:

“… si rileva che l’attività inerente la formazione dell’albo, nonché gli atti di gestione dello stesso costituiscono indubbia espressione di potestà amministrativa, cui può essere correlata una situazione soggettiva giuridicamente rilevante ai fini del diritto di accesso. Di conseguenza, il rilascio di copia dell’albo degli scrutatori non è consentito in maniera indiscriminata, ma solo nei confronti di coloro che dimostrano la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni. In tale contesto si ritiene che la copia possa essere rilasciata ai membri della Commissione elettorale comunale, in quanto pertinente all’esercizio delle loro specifiche funzioni. La responsabilità dell’uso e dell’utilizzo degli elenchi dell’albo degli scrutatori ricade esclusivamente su coloro che ricevono la copia da parte del Comune”.

Relativamente al rilascio degli elenchi degli iscritti nell’Albo dei Presidenti di seggio elettorale, la richiesta deve essere inoltrata alla Corte d’Appello di Venezia, in quanto l’Albo è di competenza di tale istituzione.

 

L’ISTANZA

La domanda, che deve essere inoltrata all’Ufficio Elettorale tramite il modulo sotto riportato, potrà essere anche inviata per via telematica a condizione che la copia della domanda recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante, siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000.

 

Il rilascio degli elenchi è soggetto a dei costi riportati nel modulo di domanda allegata.