Dal 1° gennaio 2008 le funzioni in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, già attribuite dalla legge alla Commissione elettorale comunale, sono state trasferite al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, che agisce nella veste di Ufficiale Elettorale del Comune.

Competenze

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale comunale, nell’esercizio delle funzioni di Ufficiale Elettorale:

  • procede all’aggiornamento delle liste elettorali (per es.: cancellazioni e iscrizioni per trasferimento della residenza, perdita o riacquisto del diritto elettorale, perdita o acquisto della cittadinanza, ecc.);
  • formula proposte alla Commissione Elettorale Circondariale (per es.: suddivisione del territorio comunale in sezioni elettorali, iscrizione dei giovani che compiranno la maggiore età, ecc.).

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – “Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali” e successive modificazioni.
  • Art.2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008).