L’Anagrafe della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, gli abitanti che hanno la dimora abituale nel territorio Comunale, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

Le anagrafi sono la risultante di due componenti: da una parte l’adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall’altra l’adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo dall’adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto.

L’attività anagrafica costituisce la base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, assistenziale, che attingono alla fonte anagrafica per le notizie necessarie. (Ministero Interno – Direzione Centrale per i servizi demografici)

Residenza: Art. 43 c.c. la residenza e’ il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Definizione: La Cassazione nel 1986 ha definito la residenza di una persona come determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioe’ dall’elemento obbiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attivita’ fuori dal comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantanga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

(1) art. 4 DPR 30.5.1989, n. 223 – Famiglia anagrafica

  1. Agli effetti anagrafici per la famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
  2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

(2) art. 5 DPR 30.5.1989, n. 223 – Convivenza anagrafica

  1. Agli effetti anagrafici per convivenza s’intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune.

 

L’AIRE

 

Dal sito del Ministero degli Esteri si riporta una scheda riassuntiva su:”L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.; la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni; la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida). Devono iscriversi all’A.I.R.E.: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. Non devono iscriversi all’A.I.R.E.: le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione, resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, mediante apposito modulo, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza. Essa comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Al fine di facilitare ed accelerare le procedure di iscrizione vi suggeriamo l’esibizione (non obbligatoria) di un documento che provi l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette, ecc.). L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA. Per le modalità di iscrizione (invio moduli via mail, fax, ecc.) vi suggeriamo di contattare l’Ufficio consolare e visitare il relativo sito dove di norma sono disponibili anche i moduli di richiesta bilingue. L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino. L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare: – il trasferimento della propria residenza o abitazione; – le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.); – il rientro definitivo in Italia; – la perdita della cittadinanza italiana. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza. La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene: per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio; per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata; per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo; per perdita della cittadinanza italiana; per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano.