CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI PER IRREPERIBILITÀ ANAGRAFICA

Un cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali.
Seppure in possesso di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto né ottenere il rilascio del certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario a corredo di accettazioni di candidature, di sottoscrizioni a sostegno di candidature, di proposte di legge di iniziativa popolare o referendum.

La reiscrizione nelle liste elettorali, per ricomparsa da irreperibilità, in seguito al perfezionamento dell’iscrizione anagrafica, avviene in sede di revisione dinamica delle liste elettorali secondo il calendario previsto dalla normativa: al cittadino viene consegnata una nuova tessera elettorale previo ritiro della tessera precedente che verrà conservata nel fascicolo personale dell’elettore. Se il cittadino non è in grado di produrre la tessera precedente (mancata consegna o smarrimento/furto), può egualmente ritirare la nuova rendendo all’ufficio elettorale una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà spiegante la motivazione della mancata consegna.

La cancellazione dalle liste di fatto annulla la tessera precedente che, in caso di successivo rinvenimento deve essere consegnata all’ufficio elettorale che provvederà a conservarla nel fascicolo personale dell’elettore.

Per la pratica di ripristino o la reiscrizione anagrafica il cittadino deve rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune dell’attuale dimora il quale provvederà, nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, a darne comunicazione all’Ufficio Elettorale per i provvedimenti di competenza.