Composizione e nomina

La Commissione, istituita in ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario, si compone:

  • del Prefetto o suo delegato, che la presiede;
  • di quattro componenti effettivi e di quattro supplenti di cui: uno effettivo e uno supplente designati dal Prefetto e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale.

Nei circondari giudiziari che abbiano una popolazione superiore a 50000 abitanti possono essere costituite, su proposta del Presidente della Commissione circondariale, Sottocommissioni elettorali, in proporzione di una ogni 50000 abitanti o frazione di 50000.
Le sottocommissioni sono presiedute da dipendenti del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale circondariale.
I componenti delle Commissioni o delle sottocommissioni elettorali circondariali designati dal Prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore alla settima o a direttore di sezione, in caso di capoluogo di provincia.
I componenti la cui designazione spetta al Consiglio provinciale sono scelti fra gli elettori dei Comuni del circondario, a condizione che:

  • non ricoprano la qualifica di amministratore locale dei Comuni medesimi;
  • siano forniti almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado;
  • non siano dipendenti civili o militari della Stato in attività di servizio;
  • non siano dipendenti civili o militari dello Stato, né dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza in attività di servizio.

La Commissione e le Sottocommissioni sono costituite con decreto del Presidente della Corte di appello.

Le funzioni di segretario della Commissione elettorale circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel Comune capoluogo del circondario sono svolte dal segretario comunale o da funzionari o da impiegati di ruolo del Comune designati dal Sindaco.

Funzionamento

La Commissione elettorale circondariale e le sue sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l’intervento del presidente e di due commissari (quorum strutturale), mentre per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei voti (quorum funzionale).

Tra le funzioni di particolare rilievo della Commissione circondariale si segnalano:

  • l’esame e l’ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali;
  • l’esame e la decisione dei ricorsi contro le deliberazioni adottate dall’Ufficiale elettorale del Comune in materia di aggiornamento delle liste elettorali.
Ricorsi

Ogni cittadino ha facoltà di ricorrere contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione dalle liste elettorali.
Il ricorso va presentato alla Commissione nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.