Per tutte le informazioni sull’ufficio.

 

Il cittadino che ha avuto attribuito alla nascita prima del 30/03/2001, data di inizio operativitïta’ del Nuovo Regolamento di Stato Civile, un nome composto da piu’ elementi, anche se separati tra loro puo’ presentare istanza all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è nato, dichiarando come devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe.

Tale scelta, che non consente di invertire l’ordine nel quale i nomi sono stati attribuiti originariamente, è  unica e definitiva e comporta l’annotazione del provvedimento sia sull’atto di nascita che sugli atti di stato civile correlati, oltre alla conseguente variazione anagrafica.

Successivamente a queste procedure qualsiasi tipo di certificazione inerente quel soggetto verrà rilasciata con il prenome come indicato nella dichiarazione resa.

Si precisa altresi’ che tale norma trova applicazione solamente  nel caso di motivata volonta’ dell’interessato e soltanto per “sanare situazioni pregresse” in cui risulti una discordanza tra il nome risultante nell’atto di nascita  e l’uso fattone,  resta esclusa la possibilita’ da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, rilevata la difformita’ di procedere d’ufficio senza l’istanza del richiedente.

Tale procedimento non si applica ai cittadini stranieri e  alle persone nate dopo il 30/03/2000, per le quali potra’ essere rivolta l’istanza di cambiamento di nome al Prefetto di Rovigo, luogo della sua residenza.