Per tutte le informazioni sull’ufficio.

 

GUIDA PER I NUBENDI ALLA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei nubendi (futuri sposi).

I nubendi, al fine di evitare lunghe attese o spiacevoli rinvii, dovranno in precedenza, prendere appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile in merito alla data in cui verranno richieste le pubblicazioni.

All’atto della domanda di pubblicazioni dovranno presentare i seguenti documenti:

  • Richiesta di pubblicazioni da farsi alla casa comunale, rilasciata dal Parroco o dal Ministro di culto.

Tale documento non è necessario se verrà celebrato il matrimonio con rito civile (davanti al Sindaco).

  • Una marca da bollo da €. 16.00 (In caso di residenza dei nubendi in Comuni diversi, l’imposta di bollo, prevista anche per l’atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune di residenza dell’altro nubendo, potrà essere assolta sull’atto di pubblicazione da affiggersi nel Comune dove la pubblicazione è stata richiesta direttamente. In tal caso, dunque, i richiedenti dovranno consegnare due marche da bollo da €. 16.00 cad.)
  • La presenza dei nubendi muniti di documento di riconoscimento e dei codici fiscali.

 

CASI PARTICOLARI

  • Nubendo minorenne.

Oltre ai documenti indicati ai punti 1 e 2 è indispensabile l’autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente nel territorio. Per il suo ottenimento è necessario:

  1. Chiedere appuntamento telefonicamente al seguente numero 0415066101;
  2. Redigere domanda in carta legale e allegare a questa i seguenti documenti:
  • Estratto per riassunto dell’atto di nascita del minore richiedente (in carta libera);
  • Eventuali documenti dai quali si possa accertare la maturità psico-fisica ed i gravi motivi (diplomi o pagelle scolastiche, attestazione del datore di lavoro, responso delle urine per gravidanza ecc. da concordate al momento dell’appuntamento);

E’ richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento.

  • Nubendo divorziato.

E’ necessario che il nubendo divorziato faccia conoscere all’Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di celebrazione del precedente matrimonio, affinché venga acquisito d’ufficio l’estratto per copia integrale del relativo atto di matrimonio.

  • Nubendo vedovo.

E’ necessario che il nubendo vedovo faccia conoscere all’Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di decesso del coniuge defunto, affinché venga acquisito d’ufficio l’estratto per copia integrale del relativo atto di morte.

  • Nubendo straniero.

Per il nubendo straniero necessita unicamente una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese (Consolato o ambasciata straniero/a in Italia) dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla-osta al matrimonio (art. 116 Codice Civile.) e, se possibile, estratto o copia dell’atto di nascita. (1)

(1) Le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare straniera in Italia devono essere legalizzate dalle Prefetture – UTG competenti, salvo diversamente disposto.

 

IMPEDIMENTI ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO (art. 87 C.C.)

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  1. Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
  2. i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  3. lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  4. gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l’affinità deriva;
  5. gli affini in linea collaterale di secondo grado;
  6. l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
  7. i figli adottivi della stessa persona;
  8. l’adottato e i figli dell’adottante;
  9. l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all’affiliazione.

Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Attenzione!! Nel caso i nubendi si trovassero in una delle condizioni di cui sopra, dovranno avvertire quanto prima l’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà a dare gli opportuni suggerimenti per l’ottenimento della eventuale dispensa.

 

RICONOSCIMENTO DI PROLE AL MOMENTO DELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Può essere effettuato non solo in caso di matrimonio civile, ma anche in caso di matrimonio concordatario. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di riconoscimento di prole contenuta nell’atto di matrimonio trasmesso dal parroco potrà essere trascritta solo se il riconoscimento stesso non risulti vietato dalla legge. La dichiarazione di assenso al riconoscimento da parte del figlio ultraquattordicenne dovrà essere resa, in diversa sede, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile competente alla trascrizione del matrimonio, il quale, peraltro, provvederà ad acquisire dagli uffici competenti i documenti necessari per il riconoscimento.

Per tutti i casi particolari non previsti nelle presenti note, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficiale di Stato Civile che fornirà loro tutte le informazioni del caso.

 

AVVERTENZE Dl CARATTERE GENERALE

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO.

L’atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso alla porta della Casa Comunale dal giorno della pubblicazione e almeno per 8 giorni completi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

Il certificato di avvenute pubblicazioni potrà essere ritirato pertanto a partire dal 4^ giorno dopo compiuta la pubblicazione.

TERMINI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO.

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.

RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI.

Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli art. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:

LA COMUNIONE DEI BENI: non debbono fare niente – il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni

LA SEPARAZIONE DEI BENI: all’atto della celebrazione del matrimonio con rito civile debbono dichiarare all’ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell’ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

 

DISPONIBILITÀ SALE COMUNALI

Calendario della disponibilità delle sale

Le sale momentaneamente individuate per la celebrazione dei matrimoni civili dal regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni approvato con deliberazione del Commissari Straordinario di Consiglio Comunale n.7 in data 24/03/2011 e da varie Delibere di Giunta Comunale sono:

L’Ufficio del Sindaco

Sala Consiliare

Sala Giunta

Casa cultura Marino Marin

Sala Polivalente di Bottrighe

Sala Cordella